Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 326 del 16/04/1953 (Pubblicata nella G.U. del 11 maggio 1953)
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599, concernente l'istituzione della scuola popolare contro l'analfabetismo.
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599, concernente l'istituzione della scuola popolare contro l'analfabetismo.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599, e' ratificato con
le seguenti modificazioni:
Art. 2. - E' aggiunta la seguente lettera d):
"d) accrescere la cultura del popolo mediante la istituzione di
centri di lettura e iniziative di carattere ricreativo ed educativo".
E' aggiunto il seguente comma:
"I predetti centri di lettura funzioneranno sotto la vigilanza
della Sovraintendenza bibliografica competente per territorio".
Art. 3. - E' sostituito dal seguente:
"I corsi della scuola popolare sono istituiti dal provveditore agli
studi presso le scuole governative o presso enti, associazioni o
privati, i quali lo richiedano e dimostrino di possedere i mezzi e i
requisiti per organizzare ed assicurare il regolare funzionamento dei
corsi stessi.
Per i corsi istituiti presso enti, associazioni o privati, lo Stato
puo' concorrere nella spesa.
La spesa per il personale insegnante grava, in ogni caso,
sull'apposito capitolo del bilancio del Ministero della pubblica
istruzione".
Art. 4. - I primi tre commi sono sostituiti dai seguenti:
"L'insegnamento nei corsi della scuola popolare e' affidato per
incarico provvisorio, con nomina del provveditore agli studi, a
persone che siano fornite dei titoli richiesti per ottenere incarichi
di insegnamento nelle scuole elementari o, per particolari
insegnamenti nei corsi di cui alla lettera c) dell'art. 2, nelle
scuole medie, e che non abbiano altra occupazione retribuita.
L'insegnamento e' valutato ad ogni effetto come servizio di
incarico e supplenza.
Nel caso di scuole organizzate da enti o da associazioni, la nomina
ha luogo su proposta e di intesa con questi.
L'insegnante deve essere prescelto tra quelli compresi nella
graduatoria provinciale di incarico e supplenza".
Art. 4-bis (nuovo). - "In caso di trasferimento presso altro
Provveditorato, l'interessato, prima della sua assunzione in sede,
puo' chiedere di essere aggiunto alla nuova graduatoria senza alcuna
valutazione dei titoli e dopo l'ultimo concorrente gia' graduato".
Art. 5. - E' sostituito dal seguente:
"Ciascun corso della scuola popolare ha normalmente la durata
minima di cinque mesi, con l'orario da 10 a 18 ore settimanali.
Gli alunni affidati ad un solo insegnante, anche se appartenenti a
corsi diversi, non possono di regola essere meno di 10 e piu' di 30.
Ove siano accertate irregolarita' o inefficienza del corso il
provveditore puo' adottare misure che, nei casi piu' gravi, possono
giungere fino alla chiusura del corso".
Art. 6. - Il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Agli alunni che hanno superato gli esami viene rilasciato per i
corsi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2, il certificato di
studi elementari inferiori o superiori, e per i corsi di
aggiornamento culturale, di cui alla lettera c), uno speciale
attestato che e' titolo preferenziale a parita' di ogni altra
condizione, per l'ammissione ad impieghi per i quali sia richiesto il
certificato degli studi elementari superiori".
Art. 11-bis (nuovo). - "Il Ministro per la pubblica istruzione
potra' istituire i corsi della scuola popolare, d'accordo col
Ministro per il lavoro, presso i corsi di qualifica professionale non
inferiore ai cinque mesi, al fine di combattere l'analfabetismo degli
allievi ovvero di integrare, con la preparazione intellettuale di
questi, l'addestramento tecnico ai vari mestieri".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Dogliani, addi' 16 aprile 1953
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA -
SEGNI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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