Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 4 del 05/01/1953 (Pubblicata nella G.U. del 27 gennaio 1953)
Norme concernenti l'obbligo di corrispondere le retribuzioni ai lavoratori a mezzo di prospetti di paga.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  fatto obbligo ai datori di lavoro di consegnare, all'atto della
corresponsione  della  retribuzione,  ai  lavoratori  dipendenti, con
esclusione  dei  dirigenti, un prospetto di paga in cui devono essere
indicati  il  nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore,
il  periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari e
tutti   gli   altri   elementi   che,   comunque,   compongono  detta
retribuzione, nonche', distintamente, le singole trattenute.
  Tale  prospetto  paga  deve  portare  la  firma, sigla o timbro del
datore di lavoro o di chi ne fa le veci.
  Le societa' cooperative sono tenute alla compilazione del prospetto
di  paga  sia  per  gli  operai  ausiliari  che  per  i  propri  soci
dipendenti.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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