Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 67 del 10/02/1953 (Pubblicata nella G.U. del 6 marzo 1953)
Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero della difesa, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  I  seguenti  decreti legislativi sono ratificati, salvi gli effetti
degli  atti  legislativi  di  modifica  o  di abrogazione dei decreti
stessi:
    16  settembre  1946, n. 304: Riconoscimento dei gradi militari ai
partigiani.
    8  novembre 1946, n. 587: Avanzamento dei sergenti maggiori e dei
primi avieri.
    10    gennaio    1947,   n.   58:   Estensione   agli   ufficiali
dell'Aeronautica  militare del trattamento previsto per gli ufficiali
dell'Esercito  all'atto  della,  cessazione  dal  servizio permanente
effettivo.
    18  gennaio  1947,  n.  66: Soppressione del grado di maresciallo
d'Italia e disposizioni riguardanti il gradi) di generale d'armata.
    18 gennaio 1947, n. 150: Abrogazione delle norme relative all'uso
da  parte  degli  ufficiali  dell'Arma dei carabinieri di autovetture
proprie o dell'Amministrazione.
    13  maggio  1947,  n.  500:  Collocamento a riposo o dispensa dal
servizio,  a  domanda  o  di  autorita',  dei  sergenti maggiori, dei
marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia dell'Esercito
e dei sottufficiali con grado corrispondente della Marina militari in
carriera continuativa.
    20  agosto  1947,  n.  1050:  Modificazioni  al testo unico delle
disposizioni    legislative    sul   reclutamento   degli   ufficiali
dell'Esercito.
    31  dicembre  1947,  n. 1718: Modificazione dell'art. 8 del regio
decreto  legislativo  14 maggio 1946, n. 384, e dell'art. 8 del regio
decreto   legislativo   31   maggio  1946,  n.  490,  concernente  il
collocamento  in  ausiliaria  o  dispensa  dal  servizio  a domanda o
d'autorita'  degli  ufficiali  dell'Esercito,  della  Marina  e della
Aeronautica.
    3  dicembre  1947,  n.  1749:  Autorizzazione  al Ministero della
difesa  a  far temporaneamente assumere all'Arsenale dell'esercito di
Piacenza lavorazioni e forniture per conto di terzi.
    17  aprile  1948,  n.  629:  Norme transitorie circa i periodi di
comando  di reparto richiesti dall'art. 32 della legge 9 maggio 1940,
n. 370, ai fini dell'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito.
    21  aprile  1948,  n.  1054:  Riconoscimento  della qualifica, di
volontario della seconda guerra mondiale.
    7  maggio  1948,  n.  1115:  Arruolamento e trattamento economico
degli specializzati dell'Esercito.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 10 febbraio 1953

                               EINAUDI

                                               DE GASPERI - PACCIARDI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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