Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 67 del 10/02/1953 (Pubblicata nella G.U. del 6 marzo 1953)
Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero della difesa, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente.
Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero della difesa, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
I seguenti decreti legislativi sono ratificati, salvi gli effetti
degli atti legislativi di modifica o di abrogazione dei decreti
stessi:
16 settembre 1946, n. 304: Riconoscimento dei gradi militari ai
partigiani.
8 novembre 1946, n. 587: Avanzamento dei sergenti maggiori e dei
primi avieri.
10 gennaio 1947, n. 58: Estensione agli ufficiali
dell'Aeronautica militare del trattamento previsto per gli ufficiali
dell'Esercito all'atto della, cessazione dal servizio permanente
effettivo.
18 gennaio 1947, n. 66: Soppressione del grado di maresciallo
d'Italia e disposizioni riguardanti il gradi) di generale d'armata.
18 gennaio 1947, n. 150: Abrogazione delle norme relative all'uso
da parte degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri di autovetture
proprie o dell'Amministrazione.
13 maggio 1947, n. 500: Collocamento a riposo o dispensa dal
servizio, a domanda o di autorita', dei sergenti maggiori, dei
marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia dell'Esercito
e dei sottufficiali con grado corrispondente della Marina militari in
carriera continuativa.
20 agosto 1947, n. 1050: Modificazioni al testo unico delle
disposizioni legislative sul reclutamento degli ufficiali
dell'Esercito.
31 dicembre 1947, n. 1718: Modificazione dell'art. 8 del regio
decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, e dell'art. 8 del regio
decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490, concernente il
collocamento in ausiliaria o dispensa dal servizio a domanda o
d'autorita' degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e della
Aeronautica.
3 dicembre 1947, n. 1749: Autorizzazione al Ministero della
difesa a far temporaneamente assumere all'Arsenale dell'esercito di
Piacenza lavorazioni e forniture per conto di terzi.
17 aprile 1948, n. 629: Norme transitorie circa i periodi di
comando di reparto richiesti dall'art. 32 della legge 9 maggio 1940,
n. 370, ai fini dell'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito.
21 aprile 1948, n. 1054: Riconoscimento della qualifica, di
volontario della seconda guerra mondiale.
7 maggio 1948, n. 1115: Arruolamento e trattamento economico
degli specializzati dell'Esercito.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 febbraio 1953
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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