Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 78 del 31/01/1953 (Pubblicata nella G.U. del 11 marzo 1953)
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 24 gennaio 1948, n. 196, concernente aumento della misura degli assegni di imbarco per il personale della marina militare.
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 24 gennaio 1948, n. 196, concernente aumento della misura degli assegni di imbarco per il personale della marina militare.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il decreto legislativo 24 gennaio 1948, n. 196, e' ratificato con
le seguenti modificazioni:
Art. 11. - E' sostituito dal seguente:
"I paragrafi 1 e 2 dell'art. 44 del citato regolamento sono
sostituiti dai seguenti:
1) alle mense di bordo sulle navi armate ed in riserva e, nei
casi previsti dall'art. 38, n. 1, su quelli in disponibilita' o
allestimento, e' assegnato il seguente personale borghese di
servizio, oltre gli attendenti militari di cucina e di mensa previsti
dal regolamento per il servizio a bordo delle navi della marina
militare:
Mensa ammiraglio:
se ammiraglio d'armata o ammiraglio di squadra due cuochi,
due domestici;
se ammiraglio di divisione o contrammiraglio un cuoco, un
domestico.
Mensa comandante di nave:
un cuoco, un domestico.
Mensa ufficiali:
con 20 commensali o meno: un cuoco, un domestico;
con piu' di 20 o meno di 40 commensali: due cuochi due
domestici;
con 40 o piu' commensali: tre cuochi, tre domestici.
Mensa unica sottufficiali:
sulle unita' di dislocamento non inferiore alle 5000
tonnellate: fino a 50 commensali: un cuoco;
oltre 50 commensali: due cuochi, un domestico.
Mensa sottufficiali:
sulle unita' di dislocamento inferiore alle 5000 tonnellate:
da 5 fino a 25 commensali: un marinaio con funzioni di cuoco; oltre
25 commensali: due marina con funzioni di cuoco;
2) alle mense ufficiali dei cacciatorpediniere, torpediniere,
avvisi scorta, corvette, sommergibili e cacciasommergibili, in luogo
dei cuochi e dei domestici borghesi, sono assegnati marinai con
funzioni di cuoco e di domestico nella misura di un cuoco e di un
domestico per i cacciatorpediniere, e di un cuoco per le altre
unita', senza speciale aumento delle relative tabelle di
equipaggiamento. Il Ministero puo', pero', autorizzare per i
cacciatorpediniere l'imbarco di un cuoco di un domestico borghesi, e,
per le torpediniere, gli avvisi scorta e le corvette l'imbarco di un
cuoco borghese".
E' aggiunto il seguente art. 12-bis:
"All'art. 46 del citato regolamento e' aggiunto i seguente
paragrafo:
3) il Ministero puo' autorizzare l'assegnazione di un cuoco
borghese per le mense equipaggio aventi almeno 70 partecipanti e
l'assegnazione di due cuochi borghesi per le mense equipaggio aventi
300 o piu' partecipanti.
Qualora venga esercitata la facolta' di cui sopra, per ogni cuoco
borghese assegnato alle mense equipaggio verra' corrispondentemente
ridotto il numero dei cuochi militari di cui al precedente paragrafo
2)".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 gennaio 1953
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI -
PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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