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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il termine stabilito con la legge 10 agosto 1950, numero 665, per
il godimento delle agevolazioni tributarie previste dal decreto
legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, e successive
modificazioni e integrazioni, e' prorogato al 30 giugno 1955.
La presente legge ha effetto dal 10 luglio 1953.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 ottobre 1953
EINAUDI
PELLA - MERLIN -
GAVA - AZARA -
VANONI
Visto, il Guardasigilli: AZARA