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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere amnistia:
a) per ogni reato, non militare o finanziario, per il quale e'
stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro
anni, sola o congiunta a pena pecuniaria, oppure soltanto una pena
pecuniaria.
L'amnistia non si applica ai delitti di: istigazione di militari a
disobbedire alle leggi; vilipendio alle Forze armate; vilipendio alla
Nazione italiana; vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello
Stato; corruzione, di cui al libro secondo, titolo secondo, capo
primo del Codice penale, eccezion fatta per l'ipotesi di cui all'art.
318, capoverso; istigazione alla corruzione; falso giuramento; falsa
testimonianza; falsa perizia o interpretazione; frode processuale;
commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti; atti di
libidine violenti; pubblicazioni e spettacoli osceni; corruzione di
minorenni; istigazione alla prostituzione a norma degli articoli 531
e 532 del Codice penale; tratta di donne e di minori a norma
dell'art. 535 del Codice penale; truffa aggravata; violazione delle
disposizioni penali per il controllo delle armi;
b) per tutti i reati preveduti dal regio decreto - legge 22
aprile 1943, n. 245, e sue successive modificazioni, nonche' per
tutti i reati preveduti da leggi antecedenti e successive al
decreto-legge anzidetto in ordine alla disciplina dei consumi, degli
ammassi e dei contingentamenti;
c) per il reato di diffamazione a mezzo della stampa;
d) per i reati militari di assenza dal servizio preveduti dagli
articoli 146, 147, prima parte, e 151 del Codice penale militare di
guerra, commessi dall'8 settembre 1943 al 15 aprile 1946, in quanto
non siano stati compresi in precedenti decreti di amnistia;
e) per ogni reato, non militare o finanziario, per il quale e'
stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a sei anni,
sola o congiunta a pena pecuniaria, commesso da minori di anni
diciotto, ferme restando le esclusioni di cui alla lettera a);
f) per i reati finanziari preveduti:
1) dalle leggi sulle dogane e sulle imposte di fabbricazione,
per i quali sia comminata l'ammenda non superiore nel massimo a lire
cinquantamila;
2) dalle leggi sul monopolio dei sali e dei tabacchi, sul
chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e
pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e
monopolio delle cartine e tubetti per sigarette, per i quali sia
comminata la multa o l'ammenda, non congiunte a pena detentiva, non
superiore nel massimo a lire duemilioniduecentocinquantamila.
L'amnistia e' estesa alle infrazioni prevedute dalle leggi
sull'imposta generale sull'entrata, quando esse siano connesse ai
reati preveduti nel precedente comma.