Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 921 del 18/12/1953 (Pubblicata nella G.U. del 21 dicembre 1953)
Liberazione condizionale dei condannati per reati politici; deroga agli articoli 253 e 259 del Codice di procedura penale ai fini dell'indulto per la cui concessione è fatta delegazione al Presidente della Repubblica; non menzione nei certificati penali di condanne dei tribunali militari alleati.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  condannati  per  reati  politici indicati nelle lettere a) e b)
dell'art.  2  della  legge  in  data  odierna,  con la quale e' fatta
delegazione  al  Presidente  della  Repubblica  per la concessione di
amnistia   e   di   indulto,  puo'  essere  concessa  la  liberazione
condizionale,  anche  se  i condannati non hanno scontato meta' della
pena e se il rimanente di essa supera i cinque anni.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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