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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto in genere
stabiliti dalle leggi generali o speciali, l'Opera nazionale di
assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri,
eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 1948, n. 1303, e' equiparata alle Amministrazioni dello Stato
Agli effetti delle imposte dirette, l'equiparazione suddetta riguarda
esclusivamente i redditi propri dell'Ente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 dicembre 1953
EINAUDI
PELLA - GAVA - TAVIANI
VANONI
Visto, il Guardasigilli: AZARA