Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 934 del 10/12/1953 (Pubblicata nella G.U. del 29 dicembre 1953)
Validità degli esami di abilitazione tecnica al termine del primo esperimento degli Istituti tecnici femminili.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Le alunne che, nell'anno scolastico 1952-1953, al termine del corso
quinquennale dell'Istituto tecnico femminile in esperimento presso le
Scuole di magistero professionale per la donna, superano gli esami di
Stato   per  l'abilitazione  professionale  alle  attivita'  tecniche
femminili consegnano il relativo diploma di abilitazione.
  Tale  diploma,  rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione,
ha  pieno valore per l'ammissione alle stesse classi di concorso alle
quali danno adito i diplomi di abilitazione delle Scuole di magistero
professionale per la donna.
  Al  diploma  predetto,  sono, altresi', estesi, in quanto titolo di
studio  di  Istituti  medi di istruzione di secondo grado, gli stessi
effetti   riconosciuti   dalle  vigenti  disposizioni  ai  titoli  di
abilitazione rilasciati dagli altri Istituti tecnici.
  La  presente  legge  entra in vigore nel giorno successivo a quello
della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 10 dicembre 1953

                               EINAUDI

                                                 PELLA - SEGNI - GAVA

Visto, il Guardasigilli: AZARA
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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