Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 938 del 27/12/1953 (Pubblicata nella G.U. del 30 dicembre 1953)
Provvidenze per le zone colpite dalle recenti alluvioni in Calabria.
Provvidenze per le zone colpite dalle recenti alluvioni in Calabria.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a provvedere, in
dipendenza delle alluvioni verificatesi nello autunno 1953 in
Calabria:
a) agli interventi di pronto soccorso, ai sensi del decreto
legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;
b) al ripristino delle opere pubbliche danneggiate di conto dello
Stato;
c) al ripristino delle opere idrauliche di seconda categoria; al
ripristino delle opere idrauliche di terza categoria non ancora
consegnate ai consorzi ai sensi dell'art. 44 del testo unico 25
luglio 1904, n. 523, modificato dalla legge 13 luglio 1911, n. 774, e
dal regio decreto 28 febbraio 1935, n. 248;
d) alle opere di ripristino degli acquedotti, fognature ed altre
opere igieniche, di scuole materne ed elementari, di case comunali,
di chiese parrocchiali e relative case canoniche, di strade vicinali,
comunali e provinciali;
e) alla costruzione di case a carattere popolare per le famiglie
bisognose e senza tetto;
f) alle opere di ripristino degli ospedali e degli altri edifici
destinati direttamente alla beneficenza ed assistenza, di proprieta'
di province, comuni ed istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza;
g) alla concessione di contributi in ragione del 50 per cento
della spesa riconosciuta ammissibile per la riparazione e
ricostruzione di altri edifici pubblici e di culto;
h) alla concessione di contributi sulla spesa per la riparazione
o ricostruzione di fabbricati urbani di proprieta' privata di
qualsiasi natura e destinazione.
I contributi di cui alla lettera h) saranno calcolati
sull'ammontare delle spese effettivamente occorrenti alla riparazione
e ricostruzione. Le spese di ricostruzione saranno ammesse a
contributo limitatamente ad una superficie coperta e ad un numero di
piani non superiore a quelli dell'edificio distrutto, assicurando
pero', alle case di abitazione dei bisognosi, le condizioni normali
di abitabilita' anche in rapporto all'entita' del nucleo familiare.
Nel caso dagli uffici del Genio civile fosse riconosciuto
indispensabile lo spostamento di ubicazione per l'edificio da
ricostruire, sara' ammessa a contributo l'eventuale spesa per
l'acquisto del nuovo suolo edificatorio, e ne saranno autorizzati,
per pubblica utilita', l'immediata occupazione e l'esproprio secondo
le norme vigenti per le opere pubbliche. La misura dei predetti
contributi sara' pari al 90 per cento della spesa per edifici prima
composti di non piu' di tre vani utili, del 70 per cento per tutti
gli altri.
Il contributo di cui al comma precedente non potra' superare,
complessivamente, la somma di lire 2 milioni per ogni proprietario.
Le domande per la concessione dei contributi di cui alle precedenti
lettere g) ed h) debbono essere presentate all'ufficio del Genio
civile competente per territorio, in carta libera, entro un anno
dalla data di pubblicazione della presente legge.
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