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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' convertito in legge il decreto-legge 20 novembre 1953, n. 843,
concernente l'istituzione di una imposta di fabbricazione sugli oli e
grassi animali liquidi, con le seguenti modificazioni:
Art. 1. - E' aggiunto, in fine, il seguente comma:
Dall'imposta e dalla sovraimposta previste nei precedenti commi
sono esentati il burro e lo strutto preparato mediante semplice
fusione della sugna di maiale.
Art. 20. - Al primo comma, alle parole: reclusione non inferiore ad
un anno, sono sostituite le seguenti: reclusione da tre mesi a due
anni.
Art. 28. - Al primo comma e' premesso il seguente:
Le disposizioni del penultimo ed ultimo comma degli articoli 18, 19
e 20, e quelle degli articoli 21, 22, 24, 25 e 26 sono adottate in
deroga agli articoli 24, 26, 56, 240 del Codice penale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 dicembre 1953
EINAUDI
PELLA - VANONI - SALOMONE
- MALVESTITI
Visto, il Guardasigilli: AZARA