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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Per i passaggi di merci contemplati nell'art. 14 del decreto-legge
3 giugno 1943, n. 452, posti in essere anteriormente all'entrata in
vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le norme del
regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19
giugno 1940, n. 762, e del regolamento approvato con regio decreto 26
gennaio 1940, n. 10.
Le ditte che, in seguito all'entrata in vigore del vigente Codice
civile, abbiano cessato di tenere il libro copialettere, e prima
dell'entrata in vigore della, presente legge abbiano rilasciato le
lettere di incarico ad ausiliari od intermediari del commercio,
devono provvedere, ai fini della prova dell'incarico stesso, alla
presentazione di tali lettere all'Ufficio del registro per le
formalita' stabilite nel primo comma dell'art. 14 del citato
decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, entro il termine di sessanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
La presentazione all'Ufficio del registro delle lettere di cui
sopra non costituisce caso d'uso e l'annotazione di esse sul registro
modulo VI non costituisce registrazione del documento medesimo.
Entro il termine di cui al secondo comma del presente articolo
dovra' essere presentata la denuncia alla Camera di commercio di cui
all'art. 20 del regolamento approvato col predetto regio decreto 26
gennaio 1940, n. 10, affinche' i passaggi di merci, contemplati
nell'articolo stesso e posti in essere anteriormente alla entrata in
vigore della presente legge con l'osservanza di tutte le altre norme
di cui alla citata disposizione, non diano luogo ad entrata
imponibile.
I passaggi di merci a scopo di lavorazione posti in essere ai sensi
dell'art. 13 del citato regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2,
convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, anteriormente alla
entrata in vigore della presente legge, non danno luogo ad entrata
imponibile quando, osservate tutte le altre condizioni previste dagli
articoli 16 e 17 del regolamento approvato col suddetto regio decreto
26 gennaio 1940, n. 10, il prescritto libro delle "merci in
lavorazione" sia stato regolarmente tenuto da una sola delle parti
fra le quali e' intervenuto il rapporto di lavorazione.
In nessun caso competera' il rimborso delle imposte e delle pene
pecuniarie pagate per la inosservanza delle disposizioni di cui
sopra.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 dicembre 1953
EINAUDI
PELLA - VANONI -
AZARA
Visto, il Guardasigilli: AZARA