Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 953 del 17/12/1953 (Pubblicata nella G.U. del 31 dicembre 1953)
Modificazioni alle norme riguardanti le indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo e nuove misure delle indennità stesse.
Modificazioni alle norme riguardanti le indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo e nuove misure delle indennità stesse.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'art. 1 delle norme sulle indennita' da corrispondere al personale
militare e civile dell'Aeronautica, approvate con regio decreto-legge
20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4
aprile 1935, n. 808, quale risulta successivamente modificato, e'
abrogato e sostituito dal seguente:
Art. 1. - "Agli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruoli naviganti,
nonche' agli ufficiali dell'Esercito, della Marina e delle altre
Forze armate dello Stato, comandati nell'Aeronautica militare in
servizio aeronavigante, quando essendone abilitati in dipendenza del
conseguimento di brevetto aeronautico militare, siano in attivita' di
volo, e' dovuta l'indennita' mensile normale di aeronavigazione
stabilita dall'annessa tabella A.
"Agli ufficiali piloti che appartengono a speciali reparti
denominati, con decreto ministeriale, di alta velocita' e che
svolgono normalmente attivita' aerea si velivoli di alta velocita' ed
agli ufficiali piloti che appartengono ai reparti denominati, con
decreto ministeriale, di navigazione stratosferica e che svolgono
normalmente attivita' aerea a quote superiori ai metri 10.000 e'
dovuta, in aggiunta all'indennita' normale di aeronavigazione,
l'indennita' mensile supplementare di lire 20.100 se colonnelli o
generali e di lire 19.100 se di gradi inferiori a colonnello.
"Le norme per la corresponsione della predetta indennita'
supplementare sono stabilite con decreti da emanarsi dal Ministro per
la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro.
"Agli ufficiali piloti che appartengono ai reparti dotati di
velivoli bellici a reazione e che svolgono normalmente attivita'
aerea sui velivoli medesimi e' dovuta, in aggiunta alla indennita'
normale di aeronavigazione, l'indennita' mensile supplementare di
lire 20.100 se colonnelli o generali e di lire 19.100 se di gradi
inferiori a colonnello, non cumulabile con l'indennita' di cui al
secondo comma del presente articolo.
"Le indennita' mensili supplementari di aeronavigazione cessano col
cessare delle funzioni per cui sono assegnate".
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