Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 963 del 27/12/1953 (Pubblicata nella G.U. del 31 dicembre 1953)
Misura delle indennità per i servizi a richiesta e con retribuzione previste dall'art. 171 del regolamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629.
Misura delle indennità per i servizi a richiesta e con retribuzione previste dall'art. 171 del regolamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le indennita' previste dall'art. 171 del regolamento del Corpo
delle guardie di pubblica sicurezza, approvato col regio decreto 30
novembre 1930, n. 1629, e modificate col decreto legislativo 20
novembre 1947, n. 1470, spettano per i servizi con retribuzione
prestati a richiesta di enti non statali o di privati cittadini e
sono stabilite nelle seguenti misure:
a) lire 200 e lire 300 giornaliere per i servizi da eseguirsi nel
comune di ordinaria residenza per una durata rispettivamente non
superiore alle due ed alle tre ore;
b) lire 400 giornaliere per i servizi da eseguirsi nel comune di
ordinaria residenza per una durata superiore alle tre ore;
c) lire 800 giornaliere per i servizi da eseguirsi fuori del
comune di ordinaria residenza;
d) lire 1200 giornaliere per i servizi con pernottamento da
eseguirsi fuori del comune di ordinaria residenza.
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1948
1949
1950
1951
1952
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