Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 966 del 27/12/1953 (Pubblicata nella G.U. del 31 dicembre 1953)
Miglioramenti a favore dei pensionati delle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati ed ai salariati degli Enti locali amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.
Miglioramenti a favore dei pensionati delle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati ed ai salariati degli Enti locali amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le pensioni dirette, indirette e di riversibilita', relative a
cessazioni dal servizio anteriori al 1 luglio 1950, a carico totale o
parziale della Cassa di previdenza, per le pensioni agli impiegati
degli Enti locali - compresa la Sezione autonoma per le pensioni agli
insegnanti - e della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati
degli Enti locali, si riliquidano, con decorrenza dal 1 luglio 1952,
nelle nuove misure da determinarsi rivalutando le rispettive pensioni
originarie, mediante la applicazione dei coefficienti moltiplicativi
riportati nella tabella unita alla presente legge.
Nel caso di pensione non privilegiata, indiretta o di
riversibilita', in godimento al 1 luglio 1952, la rivalutazione della
pensione originaria si esegue, oltreche' in base ai predetti
coefficienti, anche tenendo conto della aliquota spettante in
relazione alla composizione del nucleo familiare superstite alla data
predetta dei compartecipi alla pensione.
Ai fini dell'applicazione della presente legge, si considerano come
pensioni originarie:
a) per le pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori
al 1 gennaio 1930, le rispettive pensioni dirette, indirette o di
riversibilita' in godimento ai 31 dicembre 1929;
b) per le pensioni di riversibilita' relative a cessazioni dal
servizio a partire dal 1 gennaio 1930, le rispettive pensioni dirette
originarie.
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