Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 968 del 27/12/1953 (Pubblicata nella G.U. del 31 dicembre 1953 (suppl. ord. n. 1))
Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra.
Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Indennizzi e contributi per danni di guerra
Limiti territoriali della legge ai cittadini italiani ed agli enti
e societa' di nazionalita' italiana sono concessi, con le modalita' e
nei limiti previsti dalla presente legge, indennizzi o contributi per
la perdita, la distruzione o il danneggiamento di cose mobili o
immobili in dipendenza di un fatto di guerra.
L'indennizzo o il contributo vengono concessi per i danni
verificatisi nel territorio dello Stato e nel Territorio Libero di
Trieste, nelle zone di confine non piu' facenti parte del territorio
dello Stato, nei territori dell'Africa gia' sottoposti alla
sovranita' italiana, nel Dodecanneso e nell'Albania.
Per i danni verificatisi in territorio estero, l'indennizzo o il
contributo sono concessi limitatamente ai casi e alle condizioni
previsti dall'art. 52.
Per i danni ai cavi sottomarini di telecomunicazioni, alle navi, ai
galleggianti ed ai relativi carichi ammessi ai benefici della
presente legge, questi sono concessi qualunque sia la localita' in
cui i danni si sono verificati.
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