Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 980 del 27/12/1953 (Pubblicata nella G.U. del 8 gennaio 1954)
Costruzione da parte dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato di alloggi da assegnare in locazione al personale dipendente dall'Amministrazione della pubblica sicurezza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzato  il  limite  d'impegno  di  lire 127.500.000 per la
concessione,  in  favore  dell'Istituto  nazionale  per le case degli
impiegati dello Stato del contributo previsto dall'art. 1 della legge
2  luglio  1949, n. 408, per mutui che l'Istituto medesimo contrarra'
con  la Cassa depositi e prestiti, o direttamente con altri enti, per
la  costruzione  di  alloggi  popolari  da assegnarsi in locazione al
personale  dipendente  dall'Amministrazione della pubblica sicurezza.
Detti  alloggi  potranno  essere costruiti anche in localita' che non
siano capoluoghi di provincia.
  Le somme occorrenti per il pagamento del contributo della spesa del
Ministero dei lavori pubblici, a decorrere dall'esercizio finanziario
1953-54  e  fino  all'esercizio  1987-1988,  in ragione di annue lire
127.500.000.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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