Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 980 del 27/12/1953 (Pubblicata nella G.U. del 8 gennaio 1954)
Costruzione da parte dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato di alloggi da assegnare in locazione al personale dipendente dall'Amministrazione della pubblica sicurezza.
Costruzione da parte dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato di alloggi da assegnare in locazione al personale dipendente dall'Amministrazione della pubblica sicurezza.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzato il limite d'impegno di lire 127.500.000 per la
concessione, in favore dell'Istituto nazionale per le case degli
impiegati dello Stato del contributo previsto dall'art. 1 della legge
2 luglio 1949, n. 408, per mutui che l'Istituto medesimo contrarra'
con la Cassa depositi e prestiti, o direttamente con altri enti, per
la costruzione di alloggi popolari da assegnarsi in locazione al
personale dipendente dall'Amministrazione della pubblica sicurezza.
Detti alloggi potranno essere costruiti anche in localita' che non
siano capoluoghi di provincia.
Le somme occorrenti per il pagamento del contributo della spesa del
Ministero dei lavori pubblici, a decorrere dall'esercizio finanziario
1953-54 e fino all'esercizio 1987-1988, in ragione di annue lire
127.500.000.
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
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1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
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1967
1968
1969
1970
1971
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