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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'art. 5 della legge 24 dicembre 1951, n. 1405, e' sostituito dal
seguente:
"Con ulteriori decreti del Ministro per il tesoro i termini, di cui
ai precedenti articoli, potranno, occorrendo, essere prorogati, in
ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1956 per la sostituzione dei
biglietti di Stato, da lire 1, 2, 5 e 10 con nuove monete metalliche
di lega "Italma" di uguale valore, ed il 31 dicembre 1957 per la
sostituzione di quelli da lire 50 e lire 100 con monete di pari
valore".