Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 1049 del 29/10/1954 (Pubblicata nella G.U. del 15 novembre 1954)
Istituzione dei Collegi delle infermiere professionali, delle assistenti sanitarie visitatrici e delle vigilatrici d'infanzia.
Istituzione dei Collegi delle infermiere professionali, delle assistenti sanitarie visitatrici e delle vigilatrici d'infanzia.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In ogni Provincia sono costituiti i Collegi delle infermiere
professionali, delle assistenti sanitarie visitatrici e delle
vigilatrici d'infanzia, diplomate in base alle disposizioni degli
articoli 135 e 136 del testo unico delle leggi sanitarie, o in
applicazione degli articoli 42 e 43 del regio decreto-legge 21
novembre 1929, n. 2230, o a norma della legge 3 giugno 1937, n. 1084,
o a norma degli articoli 7, 8, 9, 10, 11 della legge 9 luglio 1940,
n. 1098.
Se il numero delle aventi diritto ad iscriversi nei Collegi,
residenti nella Provincia sia esiguo, l'Alto Commissario per l'igiene
e la sanita' pubblica, sentito il Collegio interessato, puo' disporre
che un Collegio abbia per circoscrizione due o piu' Province
finitime, designandone la sede.
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
