Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 1050 del 29/10/1954 (Pubblicata nella G.U. del 16 novembre 1954 e rettifica 22/12/1954)
Corresponsione di un indennizzo ai titolari di beni, diritti ed interessi italiani esistenti all'estero e perduti o soggetti a perdita per effetto della esecuzione degli articoli 74 e 79 del Trattato di pace, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947.
Corresponsione di un indennizzo ai titolari di beni, diritti ed interessi italiani esistenti all'estero e perduti o soggetti a perdita per effetto della esecuzione degli articoli 74 e 79 del Trattato di pace, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la corresponsione di un indennizzo, nei modi
stabiliti dalla presente legge, a favore delle persone fisiche e
giuridiche italiane i cui beni, diritti ed interessi all'estero siano
perduti o soggetti a perdita per effetto degli articoli 74 e 79 del
Trattato di pace, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, fra l'Italia
e le Potenze alleate ed associate, o di altri Accordi internazionali
connessi con detti articoli del Trattato.
La determinazione dell'indennizzo per ciascun interessato viene
effettuata dal Ministro per il tesoro sentite le Commissioni
amministrative di cui all'art. 3, le quali emetteranno il loro parere
sulla base delle valutazioni singole stabilite negli Accordi conclusi
con gli Stati interessati.
Nei casi di valutazioni forfetarie, in sede internazionale, il
parere delle Commissioni predette circa l'indennizzo da corrispondere
a ciascun interessato sara' emesso sulla base degli elementi di cui
dispone l'Amministrazione e di quelli forniti dagli interessati in
relazione ai valori correnti alla data di entrata in vigore del
Trattato di pace per ciascun Paese, restando escluso il lucro
cessante.
L'ammontare totale degli indennizzi non potra' superare la somma
dei valori singolarmente attribuiti ai beni, diritti ed interessi o
l'importo forfetariamente determinato in sede internazionale per la
loro effettiva utilizzazione ai fini del Trattato di pace.
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