Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 1050 del 29/10/1954 (Pubblicata nella G.U. del 16 novembre 1954 e rettifica 22/12/1954)
Corresponsione di un indennizzo ai titolari di beni, diritti ed interessi italiani esistenti all'estero e perduti o soggetti a perdita per effetto della esecuzione degli articoli 74 e 79 del Trattato di pace, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzata  la  corresponsione  di  un  indennizzo,  nei  modi
stabiliti  dalla  presente  legge,  a  favore delle persone fisiche e
giuridiche italiane i cui beni, diritti ed interessi all'estero siano
perduti  o  soggetti a perdita per effetto degli articoli 74 e 79 del
Trattato  di pace, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, fra l'Italia
e  le Potenze alleate ed associate, o di altri Accordi internazionali
connessi con detti articoli del Trattato.
  La  determinazione  dell'indennizzo  per  ciascun interessato viene
effettuata   dal  Ministro  per  il  tesoro  sentite  le  Commissioni
amministrative di cui all'art. 3, le quali emetteranno il loro parere
sulla base delle valutazioni singole stabilite negli Accordi conclusi
con gli Stati interessati.
  Nei  casi  di  valutazioni  forfetarie,  in sede internazionale, il
parere delle Commissioni predette circa l'indennizzo da corrispondere
a  ciascun  interessato sara' emesso sulla base degli elementi di cui
dispone  l'Amministrazione  e  di quelli forniti dagli interessati in
relazione  ai  valori  correnti  alla  data  di entrata in vigore del
Trattato  di  pace  per  ciascun  Paese,  restando  escluso  il lucro
cessante.
  L'ammontare  totale  degli  indennizzi non potra' superare la somma
dei  valori  singolarmente attribuiti ai beni, diritti ed interessi o
l'importo  forfetariamente  determinato in sede internazionale per la
loro effettiva utilizzazione ai fini del Trattato di pace.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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