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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I minimi di salario e tutte le indennita' corrisposte in denaro
previsti in ciascuna Provincia, in base ai vigenti contratti
integrativi provinciali del contratto collettivo nazionale di lavoro
30 aprile 1938 ed aggiornati ai sensi del decreto legislativo 15
aprile 1948, n. 628, spettanti ai portieri che prestino la loro opera
di vigilanza, custodia e pulizia, o soltanto di vigilanza e custodia,
ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto di lavoro
continuativo, negli immobili urbani adibiti ad uso di abitazione o ad
altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale e di
istituti per le case popolari, sono aumentati nella misura del 30 per
cento.