Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 1136 del 22/11/1954 (Pubblicata nella G.U. del 13 dicembre 1954)
Estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti.
Estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti.
La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'assicurazione malattia e' resa obbligatoria per i proprietari,
affittuari, enfiteuti, usufruttuari, che direttamente e abitualmente
si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento e
al governo del bestiame, nonche' per gli appartenenti ai rispettivi
nuclei familiari, che favorino abitualmente nei fondi o che siano a
carico, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo
familiare sia superiore al 50 per cento di quella occorrente per le
normali necessita' delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento e
il governo del bestiame, accertate con le modalita' di cui all'art. 5
dei regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.
Per la valutazione della forza lavorativa, a ciascuna unita' attiva
del nucleo famigliare e' attribuita la frequenza annua di 280
giornate lavorative.
Sono esclusi i coltivatori diretti di fondi per i quali d'opera
inferiore alle 30 giornate di uomo, salvo il diritto alle prestazioni
in caso di malattia eventualmente agli stessi spettanti per altro
titolo.
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