Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 1244 del 04/12/1954 (Pubblicata nella G.U. del 17 gennaio 1955)
Disciplina delle cooperative di emigrazione.
Disciplina delle cooperative di emigrazione.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Statuto delle cooperative di emigrazione).
Lo statuto delle societa' cooperative che si propongono la
emigrazione all'estero dei propri soci per gestire ivi imprese in
forma cooperativa, oltre ad uniformarsi alle disposizioni vigenti del
Codice civile e delle leggi speciali in materia di cooperazione, deve
contenere le seguenti clausole:
a) i versamenti dei soci in conto capitale debbono essere
impiegati esclusivamente per le spese di costituzione ed
organizzazione dell'ente e per quelle inerenti allo studio ed alla
preparazione in patria del programma di lavoro all'estero;
b) altre eventuali somme, versate dai soci in conto anticipazione
dello spese inerenti alla realizzazione dello scopo sociale, debbono
essere depositate presso un Istituto di credito di diritto pubblico o
di interesse nazionale, in conti individuali vincolati. Lo svincolo
di tali somme e' subordinato ad autorizzazione del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale. E' fatta eccezione per una quota
non superiore al 10 per cento, che puo' essere impiegata, con
consenso del socio e su richiesta del Consiglio di amministrazione,
per le spese di cui al presente comma;
c) gli amministratori sono tenuti a prestare cauzione in misura
non inferiore al decimo del capitale sociale, ed in ogni caso non
inferiore a lire 500.000.
Tale cauzione puo' essere prestata mediante deposito presso un
Istituto di credito di diritto pubblico o di interesse nazionale,
oppure mediante ipoteca o fidejussione bancaria. Essa puo' essere
svincolata solo quando lo scopo sociale possa considerarsi raggiunto
a giudizio insindacabile del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale, il quale provvede all'uopo mediante proprio decreto. La
statuto delle societa' cooperative suddette deve in ogni caso
contenere l'indicazione del Paese o dei Paesi esteri nei quali
dovrebbero essere avviati i soci, nonche' della attivita' che esse
intendono ivi esercitare.
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