Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza
marinara e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica su
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di
concerto con il Ministro per la marina mercantile, ed e' composto
come segue:
a) dal presidente dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale che lo presiede, e, in caso di assenza o di impedimento, da
uno dei vice presidenti;
b) dal direttore generale della previdenza ed assistenza sociale
presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
c) dal direttore generale del lavoro marittimo e portuale e dei
porti presso il Ministero della marina mercantile;
d) da un funzionario del Ministero del tesoro;
e) da quattro rappresentanti dei datori di lavoro, dei quali due
per la marina da traffico (passeggeri e traffico), uno per la marina
da pesca ed uno per l'armamento minore;
f) da otto rappresentanti dei lavoratori, di cui uno per i
dirigenti di mare e di terra, cinque per il personale marittimo
(tecnico ed amministrativo) e per quello di terra della marina da
traffico e due per il personale marittimo e per quello di terra della
marina da pesca;
g) dal direttore generale dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale.
I rappresentanti di cui alle lettere e) ed f) sono scelti fra i
nominativi designati dalle rispettive organizzazioni sindacali piu'
rappresentative a carattere nazionale.