Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 142 del 07/04/1954 (Pubblicata nella G.U. del 6 maggio 1954)
Provvedimenti in materia di conti consuntivi delle Amministrazioni provinciali, comunali e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e per il pagamento di titoli di spesa emessi dalle Amministrazioni provinciali, comunali e consorziali.
Provvedimenti in materia di conti consuntivi delle Amministrazioni provinciali, comunali e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e per il pagamento di titoli di spesa emessi dalle Amministrazioni provinciali, comunali e consorziali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per i conti consuntivi dei Comuni e delle Province, relativi agli
esercizi fino al 1954, i quali, dopo essere stati resi dal tesoriere
delle rispettive Amministrazioni, siano andati distrutti, insieme con
i relativi documenti, in conseguenza di incendi, di operazioni
belliche e di altri eventi fortuiti, si applicano gli articoli 31,
32, 33 e 35 del testo unico approvato col decreto luogotenenziale 19
agosto 1917, n. 1399.
Le stesse disposizioni sono estese, in quanto applicabili, alle
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
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