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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico di cui
all'art. 3 del decreto-legge 8 gennaio 1951, n. 1, convertito nella
legge 9 marzo 1951, n. 105, e' limitato, fra i materiali indicati nel
suddetto decreto-legge, a quelli di particolare interesse per
l'economia nazionale determinati con decreto del Ministro per
l'industria ed il commercio.
Il decreto predetto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Dogliani, addi' 26 aprile 1954
EINAUDI
SCELBA - VILLABRUNA -
DE PIETRO
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO