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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 267 del 15/05/1954 (Pubblicata nella G.U. del 12 giugno 1954)
Concessione del trattamento economico di primo capitano ai capitani dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, che siano reduci di guerra e che abbiano 17 anni di servizio da ufficiale.
Concessione del trattamento economico di primo capitano ai capitani dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, che siano reduci di guerra e che abbiano 17 anni di servizio da ufficiale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il trattamento economico stabilito per i primi capitani
dell'Esercito e dell'Aeronautica e per i primi tenenti di vascello e
primi capitani della Marina e' esteso, indipendentemente dalla
qualifica, ai capitani dell'Esercito e dell'Aeronautica ed ai tenenti
di vascello e capitani della Marina in servizio permanente che siano
reduci di guerra e che abbiano 17 anni di servizio da ufficiale, ivi
compreso quello prestato da ufficiale di complemento.
Lo stesso trattamento compete ai capitani dell'Esercito trattenuti
nella posizione di servizio permanente ai sensi dell'art. 15 del
decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, che si trovino nelle
sopra dette condizioni di servizio.
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