Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 277 del 15/05/1954 (Pubblicata nella G.U. del 15 giugno 1954)
Norme integrative della legge 29 aprile 1949, n. 221, relative all'adeguamento di pensioni ordinarie al personale civile e militare dello Stato.
Norme integrative della legge 29 aprile 1949, n. 221, relative all'adeguamento di pensioni ordinarie al personale civile e militare dello Stato.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In deroga alle disposizioni degli articoli 2 e 9 della legge 29
aprile 1949, n. 221, gli ufficiali dell'Esercito provenienti dalla
posizione di fuori quadro che abbiano prestato servizio nella
posizione stessa con incarico di organico, nonche' gli ufficiali
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano stati
investiti dell'incarico titolare del grado superiore o delle funzioni
organicamente devolute all'ufficiale di tale ultimo grado, ai sensi
dell'art. 24 del regio decreto-legge 31 ottobre 1935, n. 2201, o del
combinato disposto di dello art. 24 con l'art. 1 della legge 22
dicembre 1939, n. 2193, o dell'art. 4 del regio decreto-legge 19
maggio 1941, n. 583, liquidano la pensione, rispettivamente sulla
base dello stipendio del grado conseguito nella posizione di fuori
quadro e sulla base dello stipendio del grado superiore, sempre che
detti stipendi competessero agli interessati per le disposizioni ad
essi applicabili.
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