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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 33 del 02/03/1954 (Pubblicata nella G.U. del 22 marzo 1954)
Modificazioni agli articoli 30, 31 e 32 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato.
Modificazioni agli articoli 30, 31 e 32 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli articoli 30, 31 e 32 delle disposizioni sulle competenze
accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato, approvate con
regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21
marzo 1926, n. 597, modificata con regio decreto-legge 29 luglio
1937, n. 1616, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2378, con
regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 457, e con legge 15
luglio 1949, n. 435, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 30. - "L'indennita' di malaria e' corrisposta per tutto l'anno
nella misura di lire 24 giornaliere.
Se l'agente risiede e dimora con la propria famiglia in localita'
di malaria grave, la detta indennita' e' integrata con un supplemento
giornaliero pari a tante quote di lire 5 quanti sono i figli
conviventi ed a carico e la moglie se convivente.
Nel caso in cui entrambi i coniugi siano dipendenti
dall'Amministrazione ferroviaria, il detto supplemento per i figli
spetta ad uno solo dei coniugi.
Il supplemento per il coniuge non viene corrisposto quando questi
percepisca gia' l'indennita' di malaria".
Art. 31. - "L'indennita' di malaria e' corrisposta per i giorni di
presenza in servizio, nonche' per quelli di assenza che sia dovuta:
a) a constatata malattia o ad infortunio sul lavoro, fino a
quando e' corrisposto in tutto o in parte lo stipendio;
b) ad aspettativa per ragioni di salute;
c) a riposo settimanale e a festivita' infrasettimanali;
d) a congedo ordinario.
Nei casi di cui alle lettere a) e b) non spetta l'indennita',
quando l'agente, essendo affetto da malattia non dipendente dalla
malaria, abbandoni la residenza malarica".
Art. 32. - "Agli agenti addetti alla condotta ed alla scorta dei,
treni, compresi i controllori viaggianti, residenti in localita'
salubre, per i giorni in cui, per l'esplicazione delle proprie
mansioni, attraversino localita' malariche, e' corrisposta la sola
indennita' giornaliera di lire 24 di cui all'art. 30".
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