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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'art. 2 della legge 26 marzo 1953, n. 188, e' sostituito dal
seguente:
"La libera docenza puo' essere concessa, oltre che per discipline
alle quali corrisponda un insegnamento ufficiale nell'ordinamento
didattico delle Universita' e degli Istituti di istruzione
universitaria, anche in altre discipline.
In quest'ultima ipotesi, coloro che aspirino a conseguire
l'abilitazione sono tenuti a farne domanda al Ministero della
pubblica istruzione, per tramite di una Facolta' o Scuola
universitaria, non oltre il 31 dicembre di ciascun anno. Sulla
domanda che la Facolta' accompagna col proprio parere, la Sezione I
del Consiglio superiore della pubblica istruzione delibera, prima del
bando della sessione d'esami, dichiarando se la materia cui e'
chiesta l'abilitazione possa essere compresa tra quelle per cui e' da
indire lo sessione, tenuto conto dell'importanza e dell'autonomia
scientifica della materia stessa.
Per le discipline ammesse all'abilitazione, il Ministro stabilisce,
sentito il parere della Sezione I del Consiglio superiore, il numero
massimo di abilitazioni da concedere in ciascuna disciplina per
ciascuna sessione, numero che in nessun caso puo' essere superato.
Nel numero massimo di cui al precedente comma non sono da
comprendere le abilitazioni da conferirsi ai candidati gia' in
possesso di diploma d'abilitazione alla libera docenza in altra
disciplina".
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla
sessione di esami d'abilitazione alla libera docenza indetta nella
prima applicazione della legge 26 marzo 1953, n. 188.