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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste puo' disporre con
effetto dal 1 luglio 1953 e fino al 31 dicembre 1954, l'esecuzione di
lavori per la riparazione e ricostruzione di opere pubbliche di
bonifica danneggiate o distrutte in conseguenza di azioni belliche,
in base alle norme contenute nel decreto legislativo 12 ottobre 1944,
n. 339, modificato dal decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 491,
ratificato con la legge 10 luglio 1951, n. 594.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 giugno 1954
EINAUDI
SCELBA - MEDICI - GAVA
Visto, il
Guardasigilli: DE PIETRO