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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' convertito in legge il decreto-legge 19 dicembre 1953, n. 916,
concernente modificazioni al regime fiscale di taluni filati di fibre
tessili naturali ed artificiali, con le seguenti modificazioni:
All'art. 25 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 3 gennaio 1947, n. 1, modificato dall'art. 6 del decreto-legge
19 dicembre 1953, n. 916, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Gli apparecchi e i macchinari, i prodotti e le materie prime,
oggetto della violazione di cui al primo comma del presente articolo,
sono soggetti a confisca ai termini della legge doganale 25 settembre
1940, n. 1424, e in deroga alle disposizioni dell'art. 240 del Codice
penale".
All'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 3 gennaio 1947, n. 1, modificato dall'art. 6 del decreto-legge
19 dicembre 1953, n. 916, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"I prodotti sottratti o che si tentasse di sottrarre e le cose
adoperate per commettere la frode sono soggetti a confisca ai termini
della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e in deroga alle
disposizioni dell'art. 240 del Codice penale".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 febbraio 1954
EINAUDI
SCELBA - TREMELLONI -
DE PIETRO - GAVA -
VILLABRUNA - MARTINELLI
- VANONI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO