Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 522 del 17/07/1954 (Pubblicata nella G.U. del 29 luglio 1954)
Provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento.
Provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Esenzione dai dazi doganali e dall'imposta generale sull'entrata
all'importazione per la costruzione, allestimento, arredamento,
riparazione, modificazione e trasformazione di navi mercantili).
E' concessa l'importazione in esenzione dai dazi doganali e
dall'imposta di cui all'art. 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e
successive modificazioni, e da ogni altra imposta alla importazione
di tutte le materie prime, dei prodotti semilavorati, dei prodotti e
macchinari finiti e di quanto altro occorrente per la costruzione,
allestimento, arredamento, riparazione, modificazione e
trasformazione di navi mercantili destinate alla navigazione
marittima, nonche' dei relativi macchinari.
Le esenzioni di cui sopra sono concesse altresi' per tutti i
materiali i ed oggetti di dotazione e di ricambio, nonche' per tutti
i macchinari finiti e per le parti staccate di essi destinati a navi
in esercizio.
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
