Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 543 del 15/07/1954 (Pubblicata nella G.U. del 2 agosto 1954)
Disposizioni integrative della legge 10 agosto 1950, n. 647, per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  primo  comma dell'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 647, e'
sostituito dal seguente:
  "A  partire dall'esercizio finanziario 1950-51 e fino all'esercizio
1961-62 incluso, i Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e
delle  foreste provvederanno, nell'ambito delle rispettive competenze
e   sostenendo   gli  oneri  previsti  a  carico  dello  Stato  dalla
legislazione vigente, a fare eseguire opere straordinarie di pubblico
interesse,  nelle  localita'  economicamente depresse delle regioni e
province  della  Repubblica,  diverse  da quelle indicate nell'art. 3
della  legge  10  agosto 1950, n. 646, relativa all'istituzione della
Cassa  per  opere  straordinarie  di  pubblico  interesse nell'Italia
meridionale".
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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