Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 561 del 31/07/1954 (Pubblicata nella G.U. del 4 agosto 1954)
Difesa della genuinità dei vini e dell'aceto.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Chiunque  prepara  a scopo di commercio mosti, vini, vini speciali,
vermouth  e  aperitivi a base di vino impiegando, in violazione delle
vigenti  disposizioni  di  legge,  materie  zuccherine  o  fermentate
diverse   da   quelle   provenienti  dall'uva  fresca  o  leggermente
appassita,  e' punito con la multa di lire 100 mila per ogni quintale
di prodotto, ma la pena non puo' essere inferiore a lire 200 mila.
  Alla   stessa   pena   soggiace   chiunque,  nella  preparazione  e
conservazione  a  scopo  di  commercio  dei mosti e dei vini, impiega
prodotti  ad  azione  antisettica  o  antifermentativa non consentiti
dalle vigenti disposizioni, nonche' prodotti ad azione antibiotica.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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