Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 594 del 17/07/1954 (Pubblicata nella G.U. del 10 agosto 1954)
Modificazioni alle disposizioni della legge 4 marzo 1952, n. 137, sulla Assistenza a favore dei profughi.
Modificazioni alle disposizioni della legge 4 marzo 1952, n. 137, sulla Assistenza a favore dei profughi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nel primo comma dell'art. 3 della legge 4 marzo 1952, n. 137, sono
soppresse le parole: "A decorrere dal 1 luglio 1951".
Il penultimo comma dell'articolo medesimo e' sostituito dal
seguente:
"I sussidi previsti dal presente articolo possono essere concessi
non oltre il 30 giugno 1955, fatta eccezione per i casi di effettivo
e comprovato bisogno, quando il profugo abbia raggiunto il 65° anno
di eta' o sia del tutto inabile a proficuo lavoro e non abbia,
nell'una e nell'altre ipotesi, congiunti tenuti per legge al suo
mantenimento".
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
