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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le imposte, sovrimposte e contributi di qualsiasi specie, indicati
nell'art. 3 della legge 16 giugno 1939, n. 942, sono, a partire dai
ruoli principali dell'esercizio finanziario 1952,53, iscritti nei
ruoli medesimi per un ammontare corrispondente a quello risultante
dal bilancio dell'ente impositore per l'anno di formazione dei ruoli
predetti, approvato dai competenti organi di tutela.
Per la quota riferibile ai secondo semestre dell'esercizio
finanziario, l'iscrizione ha carattere provvisorio ed e' suscettibile
di conguaglio sulla base dell'ammontare delle imposte, sovrimposte e
contributi risultanti dal bilancio dell'ente impositore per l'anno
successivo a quello di formazione dei ruoli, approvato dai competenti
organi di tutela.