Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 604 del 06/08/1954 (Pubblicata nella G.U. del 11 agosto 1954 e rettifica 08/09/1954)
Modificazioni alle norme relative alle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Sono  esenti dalla imposta di bollo e soggetti alla normale imposta
di  registro  ridotta  ad  un decimo ed alla imposta ipotecaria nella
misura  fissa  di  lire  500  i  seguenti atti posti in essere per la
formazione o per l'arrotondamento della piccola proprieta' contadina,
quando  ricorrono  le condizioni e i requisiti previsti dall'articolo
2:
    1) atti di compravendita;
    2)  atti  di  permuta, quando per ambedue i permutanti l'atto sia
posto  in  essere  esclusivamente  per l'arrotondamento della piccola
proprieta' contadina;
    3)  atti  di  concessione di enfiteusi di alienazione del diritto
dell'enfiteuta  e di affrancazione del fondo enfiteutico, nonche' gli
atti  di  alienazione  del  diritto  ad  usi collettivi inerenti alla
piccola proprieta' acquistata;
    4)  atti di affitto e compartecipazione a miglioria, con parziale
cessione del fondo migliorato all'affittuario o compartecipante;
    5)  atti  con  i  quali  i  coniugi  ovvero  i genitori e i figli
acquistano  separatamente  ma  contestualmente  l'usufrutto o la nuda
proprieta';
    6)  atti  con  i  quali  il  nudo proprietario o l'usufruttuario,
acquista, rispettivamente, l'usufrutto o la nuda proprieta'.
  Le  agevolazioni  tributarie di cui al primo comma sono applicabili
anche  agli acquisti a titolo oneroso delle case rustiche non situate
sul fondo, quando l'acquisto venga fatto contestualmente in uno degli
atti  indicati  al  primo  comma  per  l'abitazione dell'acquirente o
dell'enfiteuta e della sua famiglia.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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