Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 632 del 09/08/1954 (Pubblicata nella G.U. del 16 agosto 1954)
Istituzione e compiti dell'Opera nazionale per i ciechi civili e concessione ai medesimi di un assegno a vita.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
           (Istituzione dell'Opera nazionale per i ciechi
         civili - Scopo - Controllo - Agevolazioni fiscali).

  E' istituita l'Opera nazionale per i ciechi civili.
  L'Opera, oltre al compito di cui al successivo art. 4, ha quello di
coordinare   e   sviluppare,   nel   campo   della  qualificazione  e
riqualificazione    professionale   dei   ciechi   civili   e   della
organizzazione di lavoro, le analoghe attivita' svolte da istituzioni
ed enti pubblici e privati.
  L'Opera  ha  personalita'  giuridica di diritto pubblico e gestione
autonoma.
  Essa  e'  sottoposta  al  controllo dei Ministeri dell'interno, del
lavoro   e  della  previdenza  sociale  e  del  tesoro,  i  quali  lo
eserciteranno  nei  limiti  e  con  il modalita' da stabilirsi con le
norme previste dal successivo art. 7.
  Agli  effetti  fiscali  l'Opera  e' equiparata alle Amministrazioni
dello Stato.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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