Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 645 del 09/08/1954 (Pubblicata nella G.U. del 17 agosto 1954)
Provvidenze straordinarie a favore dell'edilizia scolastica nonchè nuova misura delle tasse per gli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e disposizioni sugli esoneri dal pagamento delle tasse stesse e Istituzione di borse di studio.
Provvidenze straordinarie a favore dell'edilizia scolastica nonchè nuova misura delle tasse per gli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e disposizioni sugli esoneri dal pagamento delle tasse stesse e Istituzione di borse di studio.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Misura dei contributi - Enti ammessi al godimento).
Sono autorizzati il limite d'impegno di lire 1500 milioni per
l'esercizio 1954-55, comprensivi degli 800 milioni autorizzati con
l'art. 6, lettera d) della legge che approva lo stato di previsione
della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio
medesimo, e il limite d'impegno annuo di lire 1.500.000.000 per
ciascuno degli esercizi dal 1955-50 al 1963-64 per la corresponsione,
da parte del Ministero dei lavori pubblici agli Enti obbligati, di
contributi trentacinquennali nelle seguenti misure sulla spesa
riconosciuta ammissibile per la costruzione, il completamento,
l'ampliamento, il riattamento e l'arredamento principale di edifici
scolastici:
a) del sei per cento per le scuole materne e dell'obbligo
(elementare e dell'avviamento) nel Mezzogiorno e nelle Isole;
b) del sei per cento per le scuole materne e dell'obbligo
(elementare e dell'avviamento) nei Comuni, frazioni di Comuni e sedi
scolastiche situati in territori diversi da quelli di cui alla
precedente lettera a), quando il Ministro per i lavori pubblici, di
concerto con il Ministro per l'interno e con quello per il tesoro,
abbia riconosciuto che la loro condizione possa considerarsi similare
a quella del Mezzogiorno e delle Isole;
c) del cinque per cento per le scuole materne e dell'obbligo
(elementare e dell'avviamento) nel restante territorio della
Repubblica;
d) del quattro per cento per le altre scuole.
I benefici, previsti nel precedente comma, possono essere concessi
anche ai Comuni che, pur non essendovi obbligati, intendono costruire
edifici ad uso di scuole legalmente riconosciute, quando nei Comuni
stessi non esista scuola del medesimo ordine e tipo.
I Comuni di cui alle lettere a) e b) sono autorizzati a contrarre
mutui per fruire dei benefici della presente legge anche in deroga al
disposto dell'art. 333 della legge 3 marzo 1934, n. 383.
Le somme non impegnate in un esercizio possono essere utilizzate
negli esercizi successivi.
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1949
1950
1951
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