Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 645 del 09/08/1954 (Pubblicata nella G.U. del 17 agosto 1954)
Provvidenze straordinarie a favore dell'edilizia scolastica nonchè nuova misura delle tasse per gli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e disposizioni sugli esoneri dal pagamento delle tasse stesse e Istituzione di borse di studio.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
        (Misura dei contributi - Enti ammessi al godimento).

  Sono  autorizzati  il  limite  d'impegno  di  lire 1500 milioni per
l'esercizio  1954-55,  comprensivi  degli 800 milioni autorizzati con
l'art.  6,  lettera d) della legge che approva lo stato di previsione
della  spesa  del  Ministero  dei  lavori  pubblici  per  l'esercizio
medesimo,  e  il  limite  d'impegno  annuo  di lire 1.500.000.000 per
ciascuno degli esercizi dal 1955-50 al 1963-64 per la corresponsione,
da  parte  del  Ministero dei lavori pubblici agli Enti obbligati, di
contributi   trentacinquennali  nelle  seguenti  misure  sulla  spesa
riconosciuta   ammissibile  per  la  costruzione,  il  completamento,
l'ampliamento,  il  riattamento e l'arredamento principale di edifici
scolastici:
    a)  del  sei  per  cento  per  le  scuole  materne e dell'obbligo
(elementare e dell'avviamento) nel Mezzogiorno e nelle Isole;
    b)  del  sei  per  cento  per  le  scuole  materne e dell'obbligo
(elementare  e dell'avviamento) nei Comuni, frazioni di Comuni e sedi
scolastiche  situati  in  territori  diversi  da  quelli  di cui alla
precedente  lettera  a), quando il Ministro per i lavori pubblici, di
concerto  con  il  Ministro per l'interno e con quello per il tesoro,
abbia riconosciuto che la loro condizione possa considerarsi similare
a quella del Mezzogiorno e delle Isole;
    c)  del  cinque  per  cento  per le scuole materne e dell'obbligo
(elementare   e   dell'avviamento)   nel  restante  territorio  della
Repubblica;
    d) del quattro per cento per le altre scuole.
  I  benefici, previsti nel precedente comma, possono essere concessi
anche ai Comuni che, pur non essendovi obbligati, intendono costruire
edifici  ad  uso di scuole legalmente riconosciute, quando nei Comuni
stessi non esista scuola del medesimo ordine e tipo.
  I  Comuni  di cui alle lettere a) e b) sono autorizzati a contrarre
mutui per fruire dei benefici della presente legge anche in deroga al
disposto dell'art. 333 della legge 3 marzo 1934, n. 383.
  Le  somme  non  impegnate in un esercizio possono essere utilizzate
negli esercizi successivi.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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