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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le vigenti disposizioni di legge che regolano la concessione delle
pensioni, degli assegni e delle indennita' di guerra, si applicano ai
cittadini italiani che siano rimasti mutilati ed invalidi per ferite
o lesioni riportate in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6
novembre 1953 ed ai congiunti dei morti in occasione ed in
conseguenza dei fatti medesimi.