Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 656 del 09/08/1954 (Pubblicata nella G.U. del 19 agosto 1954)
Provvedimenti diretti ad agevolare i finanziamenti occorrenti all'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione (già Seconda Giunta del C.A.S.A.S.) per lo svolgimento della sua attività, a favore della ricostruzione delle abitazioni distrutte a causa di eventi bellici.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  Seconda  Giunta  del  C.A.S.A.S.  assume  la  denominazione  di
"Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione".
  Restano  applicabili  all'Istituto  nazionale  per il finanziamento
della ricostruzione le disposizioni della legge 5 gennaio 1953, n. 1,
e  quelle  delle  leggi  anteriori  riguardanti la Seconda Giunta del
C.A.S.A.S.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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