Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 657 del 09/08/1954 (Pubblicata nella G.U. del 19 agosto 1954)
Provvedimenti relativi a lavoratori tubercolotici e loro familiari, assistiti in regime assicurativo e disciplina della indennità post-sanatoriale a favore dei coloni e mezzadri.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'art.  69  del  regio  decreto-legge  4  ottobre  1935,  n.  1827,
successivamente modificato con la legge 28 dicembre 1950, n. 1116, e'
sostituito dal seguente:
  "Le prestazioni dell'assicurazione concernenti la cura si estendono
a favore delle persone di famiglia dell'assicurato.
  Quali componenti la famiglia si intendono:
    a) la moglie dell'assicurato;
    b) il marito invalido di donna assicurata;
    c)  i  figli  legittimi  o  naturali,  i  figli  adottivi  e  gli
affiliati;   i  figli  nati  da  precedente  matrimonio  del  coniuge
dell'assicurato,  i  figli  naturali  del  coniuge,  i  fratelli e le
sorelle viventi a carico.
  Sono equiparati ai figli gli esposti regolarmente affidati.
  Il   limite  massimo  di  eta'  per  il  diritto  alle  prestazioni
concernenti la cura della tubercolosi e' fissato per tutte le persone
di cui alla lettera c) fino al compimento degli anni 20.
  Per  le  persone  di  cui  alla  lettera c), che siano regolarmente
iscritte  ad  Universita'  o  Istituti  universitari, Conservatori di
musica  ed  Accademie  di  belle arti, Atenei ecclesiastici per studi
superiori  e  non  abbiano  gia'  conseguito  una  laurea  o  diploma
equivalente,  il  limite  di  eta'  e'  ulteriormente elevato fino al
compimento  degli studi superiori o universitari e comunque non oltre
il  26°  anno  di  eta',  sempre  che  essi  risultino  a  carico del
lavoratore assicurato.
  Le  persone  di  cui  ai  commi  precedenti,  che risultino inabili
permanentemente  al  lavoro, usufruiscono delle prestazioni sanitarie
indipendentemente dai limiti di eta'".
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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