Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 721 del 06/08/1954 (Pubblicata nella G.U. del 26 agosto 1954)
Istituzione del fondo scorta per le Capitanerie di porto.
Istituzione del fondo scorta per le Capitanerie di porto.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Allo scopo di provvedere alle momentanee deficienze di fondi presso
le Capitanerie di porto, rispetto ai periodici accreditamenti sui
vari capitoli di spesa, viene stanziata annualmente la somma
occorrente in apposito capitolo della categoria "movimento di
capitali" dello stato di previsione della spesa del Ministero della
marina mercantile.
Le somme accreditate alle Capitanerie di porto sullo stanziamento
di detto capitolo vengono versate in Tesoreria con imputazione a
speciale capitolo dello stato di previsione della entrata, inscritto
nella medesima categoria "movimento di capitali", quando cessino o
diminuiscano le necessita' dell'accreditamento e, in ogni caso, alla
chiusura di ciascun esercizio finanziario.
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