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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Dal contributo previsto dall'art. 8 lettera b) della legge 31
dicembre 1947, n. 1629, sono esonerati i proprietari di terreni, il
cui reddito dominicale complessivo non superi le 1500 lire della
stima catastale del 1937-39.