Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 84 del 10/04/1954 (Pubblicata nella G.U. del 12 aprile 1954)
Applicazione del contributo straordinario istituito con la legge 25 luglio 1952, n. 949, per il periodo 1 gennaio-30 giugno 1954.
Applicazione del contributo straordinario istituito con la legge 25 luglio 1952, n. 949, per il periodo 1 gennaio-30 giugno 1954.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il contributo straordinario temporaneo per investimenti intesi a
combattere la disoccupazione, disciplinato nel capo XI della legge 25
luglio 1952, n. 949, si applica anche pel periodo 1 gennaio-30 giugno
1954, con le aliquote seguenti:
a) 3 per cento delle retribuzioni dovute ai dirigenti e al
personale impiegatizio, nonche' al personale operaio pagato a mese, a
quindicina, a settimana, o ad altro periodo fisso;
b) 1,50 per cento delle retribuzioni dovute al personale operaio
pagato in proporzione delle ore di lavoro.
Per le retribuzioni relative alle ore eccedenti le 32 settimanali
si applica un contributo supplementare in ragione del 6 per cento.
Le retribuzioni non afferenti ad ore di effettivo lavoro,
corrisposte al personale operaio pagato in proporzione delle ore di
lavoro, di cui alla lettera b), sono soggette all'aliquota dell'1,50
per cento.
Ai fini del conteggio dei contributo supplementare, relativo alle
ore eccedenti le 32 settimanali, si prende per base l'intero
personale operaio (pagato in proporzione delle ore di lavoro)
iscritto al libro paga, con la sola esclusione degli assunti e
licenziati durante il mese, nonche' il numero delle giornate
lavorative del mese, considerando tali tutti i giorni, escluse le
domeniche.
Per il personale femminile, le aliquote stabilite nei precedenti
comuni sono ridotte a meta'.
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