Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 84 del 10/04/1954 (Pubblicata nella G.U. del 12 aprile 1954)
Applicazione del contributo straordinario istituito con la legge 25 luglio 1952, n. 949, per il periodo 1 gennaio-30 giugno 1954.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  contributo  straordinario  temporaneo per investimenti intesi a
combattere la disoccupazione, disciplinato nel capo XI della legge 25
luglio 1952, n. 949, si applica anche pel periodo 1 gennaio-30 giugno
1954, con le aliquote seguenti:
    a)  3  per  cento  delle  retribuzioni  dovute  ai dirigenti e al
personale impiegatizio, nonche' al personale operaio pagato a mese, a
quindicina, a settimana, o ad altro periodo fisso;
    b)  1,50 per cento delle retribuzioni dovute al personale operaio
pagato in proporzione delle ore di lavoro.
  Per  le  retribuzioni relative alle ore eccedenti le 32 settimanali
si applica un contributo supplementare in ragione del 6 per cento.
  Le   retribuzioni   non  afferenti  ad  ore  di  effettivo  lavoro,
corrisposte  al  personale operaio pagato in proporzione delle ore di
lavoro,  di cui alla lettera b), sono soggette all'aliquota dell'1,50
per cento.
  Ai  fini  del conteggio dei contributo supplementare, relativo alle
ore  eccedenti  le  32  settimanali,  si  prende  per  base  l'intero
personale  operaio  (pagato  in  proporzione  delle  ore  di  lavoro)
iscritto  al  libro  paga,  con  la  sola  esclusione degli assunti e
licenziati   durante  il  mese,  nonche'  il  numero  delle  giornate
lavorative  del  mese,  considerando  tali tutti i giorni, escluse le
domeniche.
  Per  il  personale  femminile, le aliquote stabilite nei precedenti
comuni sono ridotte a meta'.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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