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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvedera' - in
deroga, eventualmente, alle vigenti disposizioni statutarie - ad
effettuare operazioni di finanziamento, nel limite previsto di 1.600
milioni di lire, a favore della propria "gestione di colonizzazione"
per il completamento della propria opera di colonizzazione intrapresa
in Libia e per l'adempimento degli obblighi contratti nei riguardi
dei propri coloni.
L'istituto predetto provvedera', inoltre, ad effettuare operazioni
di finanziamento a favore dell'Ente per la colonizzazione della
Libia, entro il limite di lire 660 milioni, per il raggiungimento da
parte dell'Ente stesso degli analoghi scopi.