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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'art. 21 della legge 25 gennaio 1940, n. 4, e' sostituito dal
seguente, "Art. 21. - Il direttore della Scuola dell'arte della
medaglia - cui e' affidato l'insegnamento, nella scuola stessa, della
modellatura a basso-rilievo e della composizione di monete, medaglie,
placchette e sigilli, ed al quale e' conferito il grado 6° di gruppo
A - e' nominato mediante pubblico concorso per titoli ed esperimento
fra coloro che, oltre a possedere i normali requisiti per la nomina
in ruoli di personali statali, abbiano compiuto i 21 anni e noi
superato i 40 e siano provvisti quanto al titolo di studio di uno dei
diplomi rilasciati dalle Accademie di belle arti".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare coma legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 marzo 1954
EINAUDI
SCELBA - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO