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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' convertito in legge il decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836,
concernente proroga e modifica del regime fiscale degli alcoli, con
le seguenti modificazioni:
All'art. 4, l'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
"Per gli alcoli denaturati metilico, propilico e isopropilico si
applica il diritto erariale di lire 3000 per ettanidro, qualora la
produzione avvenga sotto la vigilanza degli agenti
dell'Amministrazione finanziaria".
L'art. 7 e' sostituito dal seguente:
"Per gli alcoli da carrube e fichi prodotti prima del 17 settembre
1955, il diritto erariale di cui al secondo comma del precedente art.
3, si applica agli alcoli esistenti alla data del 16 dicembre 1955
nei magazzini o depositi fiduciari in genere nonche' in recinti,
spazi o locali nei quali viene esercitata la vigilanza finanziaria o
viaggianti sotto scorta di bolletta di cauzione".
All'art. 8, i due primi commi sono sostituiti dal seguente:
"Per gli alcoli prodotti prima del 17 settembre 1955 il diritto
erariale speciale si applica nella misura di cui al primo comma
dell'art. 4 limitatamente agli alcoli denaturati in detto comma
indicati che siano esistenti alla data del 16 dicembre 1955 nei
magazzini o depositi fiduciari in genere e agli alcoli puri alla
stessa data viaggianti con bolletta di cauzione e destinati ad essere
denaturati o comunque impiegati in esenzione di imposta presso gli
stabilimenti autorizzati"; al terzo comma sono soppresse le parole:
"all'atto della entrata in vigore del presente decreto,"; in fine
sono aggiunte le parole: "alla data del 16 dicembre 1955".
All'art. 10, dopo le parole: "all'acquavite di vinaccia (grappa)
ottenuta", sono aggiunte le parole: "a decorrere dalla data d'entrata
in vigore del presente decreto".
All'art. 11, dopo le parole: "sull'acquavite di vino che sia
prodotta", sono aggiunte le parole: "a decorrere dalla data d'entrata
in vigore del presente decreto".
All'art. 12, primo comma, le parole: "fare qualsiasi riferimento",
sono sostituite con le altre: "fare riferimento in qualunque modo";
in fine sono aggiunti i seguenti commi:
"Fino a tutto il 29 febbraio 1956 sono consentite la vendita e la
detenzione per la vendita di prodotti la cui etichettatura, purche'
gia' ammessa alla data del 16 settembre 1955, non sia conforme alle
disposizioni del presente articolo.
"Nei confronti dei trasgressori delle norme di cui ai commi
precedenti, si applicano le penalita' stabilite dall'art. 19 della
legge 7 dicembre 1951, n. 1559".
All'art. 14 sono soppresse le parole: "e le acquaviti naturali"; ed
aggiunto il seguente comma: "La suddetta facilitazione per la
lavorazione in cauzione dei liquori, si applica anche alle
acquaviti".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 novembre 1955
GRONCHI
SEGNI - ANDREOTTI
GAVA - COLOMBO -
CORTESE - MATTARELLA
Visto, il Guardasigilli: MORO