Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 104 del 19/03/1955 (Pubblicata nella G.U. del 29 marzo 1955)
Norme per l'ammissione degli adottati e degli affiliati al congedo anticipato dal servizio militare.
Norme per l'ammissione degli adottati e degli affiliati al congedo anticipato dal servizio militare.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'art. 90 del testo unico delle disposizioni legislative sul
reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio
1938, n. 329, e' sostituito dal seguente:
"I figli adottivi e gli affiliati possono ottenere l'ammissione
all'eventuale congedo anticipato per i titoli relativi alla loro
famiglia di origine. Ove questa non sia conosciuta, il beneficio puo'
essere concesso anche per i titoli relativi alla famiglia
dell'adottante o dell'affiliante, sempre che, in quest'ultimo caso,
il rapporto di affiliazione sia intervenuto non oltre la data di
compimento del 12° anno di eta'".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 marzo 1955
EINAUDI
SCELBA - DE PIETRO -
TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
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